Manutenzione impianti elettrici edifici civili – Obblighi DM 37/08
Guida pratica per la manutenzione degli impianti elettrici negli edifici civili: cosa impone il DM 37/08, sanzioni e documentazione da conservare.
Manutenzione impianti elettrici edifici civili: cosa prevede la normativa
Il DM 37/08, art. 8 impone al proprietario di mantenere le caratteristiche di sicurezza degli impianti secondo la normativa vigente. L’obbligo vale per unità non adibite a luoghi di lavoro (abitazioni e parti comuni condominiali).
Riferimenti ufficiali: DM 37/2008 – testo in Gazzetta Ufficiale · Norme CEI
Obblighi del proprietario e ruolo dell’impresa installatrice
Il proprietario è responsabile della manutenzione dell’impianto elettrico. L’impresa installatrice consegna al committente le istruzioni per manutenzione e uso sicuro, utili per pianificare controlli periodici.
Documentazione da conservare
- Dichiarazione di conformità (fine lavori);
- Report/verbali di controlli e manutenzioni;
- Relazioni con difformità riscontrate e lavori suggeriti;
- Fatture e rapportini (data, tecnico, attività).
Questi documenti dimostrano gli adempimenti in caso di verifiche o contestazioni.
Sanzioni in caso di mancata manutenzione
Il DM 37/08, art. 15 prevede sanzioni amministrative da 1.000 € a 10.000 € per omissione della manutenzione. Trascurare i controlli aumenta i rischi per persone e beni.
Chi può fare la manutenzione
La manutenzione va affidata a imprese abilitate ai sensi del DM 37/08. Il manutentore non rilascia una nuova conformità: certifica lo stato di conservazione, segnala difformità e indica i lavori necessari.
Frequenza consigliata e checklist
Frequenza
- Abitazioni private: controllo visivo annuale; verifica approfondita ogni 3–5 anni o dopo ristrutturazioni.
- Parti comuni condominiali: verifiche annuali su quadri e differenziali.
- Dopo guasti/eventi: controllo straordinario post corto circuito, infiltrazioni, scatti ripetuti.
Checklist di manutenzione impianti elettrici civili
- Test dei differenziali (RCD) con tasto prova;
- Controllo serraggi e morsettiere;
- Verifica etichette, schemi e accessibilità quadri;
- Pulizia e ripristino canalizzazioni e coperture.
FAQ – domande frequenti
Serve un registro di manutenzione negli edifici civili?
No, non è obbligatorio; è comunque utile conservare report e fatture degli interventi.
La manutenzione rende l’impianto “a norma”?
No: il manutentore certifica il grado di conservazione e indica gli interventi necessari per tornare a regola d’arte.
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