Il DM 37/08 art.8 specifica che il proprietario dell’impianto deve adottare tutte quelle misure atte a conservare le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.
L’impresa installatrice dell’impianto fornisce al proprietario tutte le istruzioni per eseguire una corretta manutenzione degli impianti.
Il decreto non prevede, a differenza dei luoghi di lavoro, l’uso di un registro per i controlli ma è interesse comunque del committente avere tutta la documentazione relativa alla manutenzione in modo da poter dimostrare di aver adempiuto ad un obbligo.
Se il proprietario non effettua la manutenzione è punibile con una sanzione amministrativa da € 1000 a € 10.000 art. 15 DM 37/08.
I suddetti articoli si applicano a tutti gli impianti ricadenti nell’ambito di applicazione del DM 37/08, ad esempio alle unità immobiliari non adibite a luoghi di lavoro, tra le quali abitazioni e parti comuni degli edifici.
Chi esegue la manutenzione degli impianti non deve dichiarare la conformità degli stessi alla regola dell’arte, ma solo il grado di conservazione degli impianti, segnala le eventuali difformità e suggerisce i lavori necessari.